Articoli recenti
- Successo della Cisal nelle elezioni RSU di Uniacque – Bergamo
- Dopo 20 anni c’è il contratto dei lavoratori degli enti lirici
- Manovra, Federdistat Cisal: più risorse per i Vigili del Fuoco
- Il “Bonus Mamme” spetta anche alle docenti precarie: nuova vittoria Anief Cisal
- Manovra, Cisal a confronto con il Governo a Palazzo Chigi
Archivi
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Marzo 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019
Sul quotidiano Avvenire, a cura di Vittorio Spinelli, alcune informazioni utili sul tema
La ricongiunzione, la totalizzazione e il cumulo gratuito universale non sono le uniche vie per maturare una pensione sommando contributi, non coincidenti, sparsi in diverse assicurazioni dell’Inps o di altri enti. Meno noto, ma non meno interessante, è il “cumulo dei periodi assicurativi” messo in campo sin dalla riforma Dini del 1995 e tuttora disponibile gratuitamente, tanto da essere presente e periodicamente aggiornato nei servizi telematici dell’Inps (da ultimo col messaggio 687 del 15 febbraio scorso per l’acquisizione delle domande, la verifica del diritto e la liquidazione dell’importo). Il termine “cumulo” può essere motivo di confusione con le altre sommatorie di versamenti, ma in questo caso assume una propria identità come “pensione in cumulo,” peraltro utilizzabile solo nel sistema contributivo, anche se applicato per opzione. Questa pensione si consegue nelle forme di vecchiaia anticipata oppure ordinaria, di pensione di inabilità e di quella ai superstiti. Questo fa sì che diretti interessati sono solo gli assicurati che hanno contributi in due o più fra le gestioni dell’Inps, compresa quelle per gli autonomi e la Gestione separata dei collaboratori, e tutti versati dopo il 1996. Oppure contributi anteriori al 1996 ma esercitando un’opzione totale per il calcolo contributivo. Per questa opzione occorre possedere:
a) meno di 18 anni di contributi accreditati prima del 1996
b) 15 anni di contribuzione complessivamente versati, dei quali almeno 5 nel sistema contributivo.
Eventuali periodi di contributi versati presso le Casse dei liberi professionisti sono utilizzabili con quelli lnps solo ai fini del diritto alla pensione in cumulo, ma non per il suo importo. A meno che la Cassa di riferimento abbia deliberato di valorizzare, col sistema contributivo, il periodo di contributi ad essa versati. Tuttavia, per il momento, la pensione viene liquidata con il cumulo delle sole gestioni lnps. Nel modello di liquidazione (TE08) vengono ora riportate anche le informazioni circa la liquidazione della prestazione di pensione in cumulo. Essendo un’applicazione totale del calcolo contributivo, questa forma di cumulo è destinata a una estensione universale nel panorama della previdenza, parallelamente al venir meno, e a esaurimento, dei cumuli che utilizzano, anche parzialmente, il calcolo retributivo.
Contatta la sede Encal Cisal più vicina per assistenza e consulenza
Sul quotidiano Avvenire, a cura di Vittorio Spinelli, alcune informazioni utili sul tema
La ricongiunzione, la totalizzazione e il cumulo gratuito universale non sono le uniche vie per maturare una pensione sommando contributi, non coincidenti, sparsi in diverse assicurazioni dell’Inps o di altri enti. Meno noto, ma non meno interessante, è il “cumulo dei periodi assicurativi” messo in campo sin dalla riforma Dini del 1995 e tuttora disponibile gratuitamente, tanto da essere presente e periodicamente aggiornato nei servizi telematici dell’Inps (da ultimo col messaggio 687 del 15 febbraio scorso per l’acquisizione delle domande, la verifica del diritto e la liquidazione dell’importo). Il termine “cumulo” può essere motivo di confusione con le altre sommatorie di versamenti, ma in questo caso assume una propria identità come “pensione in cumulo,” peraltro utilizzabile solo nel sistema contributivo, anche se applicato per opzione. Questa pensione si consegue nelle forme di vecchiaia anticipata oppure ordinaria, di pensione di inabilità e di quella ai superstiti. Questo fa sì che diretti interessati sono solo gli assicurati che hanno contributi in due o più fra le gestioni dell’Inps, compresa quelle per gli autonomi e la Gestione separata dei collaboratori, e tutti versati dopo il 1996. Oppure contributi anteriori al 1996 ma esercitando un’opzione totale per il calcolo contributivo. Per questa opzione occorre possedere:
a) meno di 18 anni di contributi accreditati prima del 1996
b) 15 anni di contribuzione complessivamente versati, dei quali almeno 5 nel sistema contributivo.
Eventuali periodi di contributi versati presso le Casse dei liberi professionisti sono utilizzabili con quelli lnps solo ai fini del diritto alla pensione in cumulo, ma non per il suo importo. A meno che la Cassa di riferimento abbia deliberato di valorizzare, col sistema contributivo, il periodo di contributi ad essa versati. Tuttavia, per il momento, la pensione viene liquidata con il cumulo delle sole gestioni lnps. Nel modello di liquidazione (TE08) vengono ora riportate anche le informazioni circa la liquidazione della prestazione di pensione in cumulo. Essendo un’applicazione totale del calcolo contributivo, questa forma di cumulo è destinata a una estensione universale nel panorama della previdenza, parallelamente al venir meno, e a esaurimento, dei cumuli che utilizzano, anche parzialmente, il calcolo retributivo.
Contatta la sede Encal Cisal più vicina per assistenza e consulenza
Articoli recenti
- Successo della Cisal nelle elezioni RSU di Uniacque – Bergamo
- Dopo 20 anni c’è il contratto dei lavoratori degli enti lirici
- Manovra, Federdistat Cisal: più risorse per i Vigili del Fuoco
- Il “Bonus Mamme” spetta anche alle docenti precarie: nuova vittoria Anief Cisal
- Manovra, Cisal a confronto con il Governo a Palazzo Chigi
Archivi
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Marzo 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019